Confederazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo

ARTICOLO 1 – Costituzione

CONFIAP – Confederazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, di seguito indicato anche come CONFIAP o come Associazione, è un’Associazione datoriale nazionale con sede in Atripalda (AV), via Vincenzo Belli, 47, costituita per la tutela degli interessi sociali ed economici dei datori di lavoro ed in particolare degli imprenditori, dei professionisti, delle organizzazioni che erogano servizi alle persone e alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio, nei settori nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.

 

ARTICOLO 2 – Principi

CONFIAP è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici. CONFIAP persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto. Tutte le cariche sociali sono elettive. Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti ed essere verbalizzate.

 

ARTICOLO 3 – Scopi

L’Associazione ha il compito di:

  1. promuovere la rappresentanza e la tutela degli interessi morali, giuridici, economici, previdenziali e professionali dei soci di cui al successivo art. 4);
  2. assistere i propri soci nei rapporti sindacali;
  3. partecipare agli Organismi Paritetici Bilaterali previsti dalla Legge e dai C.C.N.L. sottoscritti da CONFIAP;
  4. rappresentare gli interessi dei propri soci presso gli Organismi Istituzionali (Direzione Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL, CCIAA, ecc.);
  5. proporre, elaborare e predisporre programmi diretti alle Istituzioni territoriali, con particolare riguardo alle politiche in materia economica e assumere ogni iniziativa per potenziare la rappresentatività e la solidarietà tra tutti i soggetti rappresentati;
  6. promuovere, direttamente – con propri accreditamenti – o indirettamente – stipulando convenzioni con organismi accreditati, l’organizzazione di corsi di istruzione, formazione, qualificazione o riqualificazione professionale, di abilitazione, di aggiornamento e di studio;
  7. organizzare dibattiti, tavole rotonde, giornate di studio, seminari e convegni su argomenti d’interesse per i soggetti rappresentati;
  8. progettare bandi regionali, nazionali ed europei per la promozione del territorio e delle attività produttive nonché partecipare ad aggregazioni per analoghe finalità;
  9. collaborare con le Istituzioni Nazionali e Internazionali per l’approfondimento, lo studio e l’emanazione di disposizioni, linee guida, buone prassi e documentazione di riferimento;
  10. promuovere iniziative editoriali e pubblicazioni, nonché ricercare misure di semplificazioni degli adempimenti amministrativi, fiscali e di contabilità poste a carico dei soggetti rappresentati;
  11. effettuare, in attuazione degli scopi istituzionali e dei predetti compiti, acquisizioni o cessioni di beni e organizzare prestazioni di servizi anche con il pagamento di corrispettivi, sia nei confronti dei soci sia di altre associazioni aderenti e dei relativi associati;
  12. effettuare ogni altra attività o partecipare ad attività profit, purché finalizzata, strumentale e riconducibile agli scopi istituzionali dell’Associazione o riferite ai soggetti rappresentati.

CONFIAP ha come obiettivo la valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel sistema confederale ed il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite l’impegno costante per la crescita del sistema associativo, come palestra di classe dirigente al servizio del Paese.

 

ARTICOLO 4 – Soci e Adesioni

Possono aderire all’Associazione imprese, imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, anche usciti dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, e, più in generale, tutti i soggetti ricompresi in senso lato nella categoria dei datori di lavoro.

Possono aderire a CONFIAP altre Associazioni e/o Federazioni nazionali e/o territoriali, con i relativi iscritti, purché si condividono gli obiettivi e gli interessi, previa espressa accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti.

L’adesione dei Soci s’intende perfezionata con la presentazione della scheda d’iscrizione e il versamento della relativa quota da parte del singolo socio, cui segue l’accettazione da parte dell’Associazione.

L’Associazione si riserva la possibilità di inquadrare i soci secondo il comparto di appartenenza.

La delega di rappresentanza nei diversi settori ad Associazioni/Federazioni aderenti o appartenenti sarà disciplinata da apposito Regolamento che dovrà tenere fermo l’obbligo di operare con riferimento alla denominazione CONFIAP.

L’iscrizione di Soci e Associati implica l’accettazione del presente Statuto, l’osservanza delle norme in esso contenute e dei Regolamenti d’attuazione e di quanto espressamente richiesto nella specifica modulistica d’iscrizione sottoscritta dal richiedente.

I soci assumono l’impegno di versare puntualmente le quote associative entro le scadenze stabilite, salvo la cessazione dallo stato di socio.

 

ARTICOLO 5 – Perdita della qualità di Socio.

L’appartenenza all’Associazione cessa:

  1. per la perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione;
  2. per recesso volontario da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza tramite comunicazione con prova di invio (PEC o racc a/r); qualora le dimissioni pervengano dopo detto termine, l’associato sarà tenuto al pagamento della quota e le dimissioni avranno effetto per l’anno immediatamente successivo, salvo revoca;
  3. per esclusione approvata dal Consiglio Nazionale in seguito a:
    • violazioni statutarie o atti o azioni o atteggiamenti lesivi della dignità degli organi o delle persone che dirigono l’Associazione;
    • atti o status incompatibili con l’appartenenza all’Associazione;
  4. per mancato pagamento delle quote associative;
  5. per decesso degli associati a titolo personale.

In caso di disdetta pervenuta in corso d’anno, la quota annuale corrente non sarà rimborsabile.

Contro la decisione del Consiglio Nazionale può essere proposto entro 15 (quindici) giorni ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Associazione.

La cessazione della qualità di socio determina la decadenza dagli Organi sociali.

 

ARTICOLO 6 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea Generale
  2. Il Consiglio
  3. La Giunta
  4. Il Presidente
  5. Il collegio dei revisori
  6. Il collegio dei Probiviri
  7. Le Associazioni Regionali
  8. Le Associazioni Provinciali

 

ARTICOLO 7 – Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’Associazione. Le decisioni dell’Assemblea Generale che si riferiscono a problemi d’interesse comune e d’indirizzo generale, sono vincolanti per gli altri organi.

Esso si riunisce ogni 5 anni in via ordinaria, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta:

  • da due terzi degli iscritti;
  • dal Consiglio a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi membri;
  • dai due terzi del Collegio dei Revisori dei conti quando gli stessi dovessero rilevare apprezzabili distorsioni amministrative o illegalità.

La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere gli argomenti che si propongono per la discussione.

All’Assemblea Generale, possono partecipare con diritto di voto e di parola, gli iscritti all’Associazione, in regola con il versamento delle quote sociali, iscritti da almeno sei mesi prima della data fissata per il l’Assemblea Generale stessa.

L’Assemblea Generale è convocata a cura del Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente tramite affissione nelle sedi dell’Associazione con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno, e con contestuale convocazione via posta elettronica a tutti gli indirizzi noti dei Soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea Generale devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a tale scopo nominati ed essere riportate su apposito registro che dovrà essere posto a disposizione dei Soci, anche in formato elettronico solo se prevista un’area riservata al Socio.

L’Assemblea Generale è validamente costituita quando rispetta le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione purché la partecipazione degli aventi diritto rappresenti almeno il 50% più uno dei voti. Salvo diversa specificazione, le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati per delega.

 

ARTICOLO 8 – Competenze e attribuzioni dell’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è l’organo competente ad apportare modifiche allo Statuto in vigore alla data di effettuazione del medesimo. Per la validità delle relative deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Le variazioni dello Statuto possono essere proposte da qualsiasi Iscritto e dovranno essere depositate in forma scritta presso la Giunta almeno 60 giorni prima della data del Congresso.

Spetta inoltre all’Assemblea Generale:

  • Eleggere i membri del Consiglio
  • Eleggere il Revisore dei Conti o i membri del Collegio dei Revisori dei Conti
  • Eleggere i membri del Collegio dei Probiviri
  • Approvare i bilanci consuntivi e la relazione finanziaria della Giunta per il periodo decorrente dalla precedente Assemblea Nazionale.

Tutti gli eletti durano in carica fino all’Assemblea successiva e sono rieleggibili. I voti di preferenza saranno stabiliti in apposito Regolamento. Vi è incompatibilità tra lo status di Revisori dei Conti o membro del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri con lo status di componente di altri Organi.

Le cariche previste dallo Statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio. Non esiste comunque alcuna incompatibilità tra cariche sindacali e rapporto di dipendenza con l’Associazione.

 

ARTICOLO 9 – Il Consiglio

Il Consiglio è l’organo deliberante tra un’Assemblea e un’altra e ha competenza a decidere retribuzioni, emolumenti, rimborsi e gettoni di presenza per l’intera struttura associativa, nonché su tutto quanto non rientra nelle competenze dell’Assemblea Generale.

Esso è composto di 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea Generale ed è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio si riunisce almeno 2 (due) volte l’anno, su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno 5 (cinque) dei suoi membri. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per ogni riunione è redatto apposito verbale.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, può cooptare fino a dodici componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che fanno parte del sistema confederale, o tra legali rappresentanti o amministratori con deleghe operative o dirigenti di società individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere, protrattasi per almeno tre volte consecutive, subentrerà un consigliere individuato dal Presidente e approvato dal Consiglio.

 

ARTICOLO 10 – Competenze e attribuzioni del Consiglio.

Spetta al Consiglio:

  1. Eleggere la Giunta;
  2. Decidere in materia amministrativa per tutto quanto eccede la normale amministrazione;
  3. Decidere su eventuali questioni interpretative delle nonne statutarie proposte dalla Giunta;
  4. Esaminare e approvare le relazioni della Giunta sulla politica, sull’attività, sulla ripartizione delle quote associative e sui programmi futuri dell’Associazione;
  5. Approvare il rendiconto finanziario consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dalla Giunta;
  6. Deliberare la costituzione di un Centro Studi Nazionale e di un Ufficio Stampa approvandone i relativi Regolamenti, delegando alla Giunta la concreta attivazione delle strutture, e la nomina dei relativi Responsabili;
  7. Deliberare sulle questioni sottopostegli dalla Giunta.

 

ARTICOLO 11 – La Giunta

La Giunta è formata da 3 (tre) membri eletti dal Consiglio tra i propri membri.

Spetta alla Giunta eleggere tri propri membri:

  1. Il Presidente;
  2. Il Vicepresidente Vicario;
  3. Il Tesoriere.

 

ARTICOLO 12 – Competenze e attribuzioni della Giunta

La Giunta è l’organo di governo dell’Associazione e svolge il proprio mandato secondo le direttive e gli indirizzi fissati dall’Assemblea Generale e dal Consiglio.

Spetta inoltre alla Giunta:

  1. predisporre annualmente il rendiconto finanziario da sottoporre all’approvazione del Consiglio, e il bilancio preventivo;
  2. curare il collegamento con le Giunte Regionali;
  3. deferire al Collegio dei Probiviri i casi per i quali ritiene ci sia materia d’intervento da parte di tale organo;
  4. designare i rappresentanti dell’Associazione negli organismi ove tali rappresentanze siano richieste o previste;
  5. predisporre la formulazione e l’unificazione delle proposte di variazione allo Statuto presentate dagli iscritti o dalla Giunta stessa per sottoporli all’esame del Consiglio Nazionale;
  6. predisporre, per il Consiglio, il Regolamento per la partecipazione all’Assemblea Generale da parte dei Delegati;
  7. predisporre, per il Consiglio, il Regolamento per la ripartizione delle quote annue d’iscrizione tra l’Associazione Nazionale e quelle Territoriali.

 

ARTICOLO 13 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è nominato dalla Giunta tra i suoi componenti, dura in carica cinque anni e potrà con la periodicità stabilita dallo statuto, essere rieletto. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario.

Spetta al Presidente:

  1. rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio, avendo il potere di firma;
  2. aprire, come da delibera del Consiglio, conti correnti bancari e postali per l’accreditamento dei contributi e l’utilizzo degli stessi e attuare tutte le necessarie operazioni finanziarie in conformità alle prescrizioni statutarie e alle decisioni della Giunta.
  3. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta;
  4. sovrintendere all’applicazione dello Statuto e dei regolamenti;
  5. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
  6. svolgere gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto.

 

ARTICOLO 14 – Il Vicepresidente Vicario

La Giunta, tra i suoi membri, può nominare due vicepresidenti ma solo uno con la funzione di Vicario.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella guida e gestione dell’Associazione, il Vicepresidente Vicario lo sostituisce in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a partecipare alle attività degli Organismi dell’Associazione o nei casi in cui sia richiesta la sua presenza.

 

ARTICOLO 15 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dalla Giunta tra i suoi membri e collabora con il Presidente e si occuperà degli aspetti economici e finanziari dell’Associazione per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione. Per tutto il resto dovrà concordare e sottoscrivere unitamente al Presidente ogni impegno di spesa che si ritengono autorizzate solo con la doppia apposizione di firma.

 

ARTICOLO 16 – Il Direttore Generale

L’Associazione può prevedere il Direttore Generale che, su proposta del Presidente, viene nominato dalla Giunta e può essere scelto all’interno dell’Associazione o all’esterno di essa.

Cura l’organizzazione e l’attività dell’Associazione attuando le deliberazioni della Giunta ed è responsabile del personale in forza all’Associazione.

 

ARTICOLO 17 -Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Sindaci effettivi, tutti eletti dall’Assemblea Generale, almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori. Qualora il numero dei componenti, sia – per qualsiasi motivo – inferiore a 3 il numero stesso potrà essere integrato tramite cooptazione con voto a maggioranza dei componenti della Giunta garantendo le competenze previste in questo articolo.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente che partecipa di diritto, con solo voto consultivo, alle riunioni del Consiglio e, se invitato, dalla Giunta.

In alternativa l’Assemblea Generale ha facoltà di nominare, in luogo del Collegio, il Revisore Unico dei Conti che soggiace alla stessa disciplina del Collegio.

 

ARTICOLO 18 – Competenze e attribuzioni del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio ha il compito di controllare la gestione contabile dell’Associazione e di redigere una relazione scritta sui bilanci da presentarsi al Congresso. I Revisori dei conti possono in qualsiasi momento accedere ai registri contabili dell’Associazione, verificare l’entità del patrimonio, delle entrate, delle spese e dei fondi dell’Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti può deliberare a maggioranza di due terzi dei suoi membri di procedere direttamente a motivata convocazione dell’Assemblea, ogni qualvolta la tutela dell’Associazione o i principi di legalità lo consigli.

In particolare, il Collegio:

  • esamina e controlla i bilanci predisposti dalla Giunta Nazionale e approvati dal Consiglio Nazionale;
  • controlla in generale l’andamento economico e finanziario dell’Associazione;
  • riferisce sulla gestione finanziaria al Congresso e al Consiglio Nazionale.

 

ARTICOLO 19 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organismo di garanzia statutaria dell’Associazione. Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio. I membri effettivi eleggono tra loro un Presidente. Il Collegio decide sulle questioni intervenute tra gli associati e tra questi e gli organi associativi a esso sottoposte per iscritto dalla Giunta. Esprime parere sulla radiazione dei soci inadempienti rispetto alle norme statutarie. Le motivate decisioni del Collegio dei Probiviri hanno carattere definitivo e devono essere notificate alle parti interessate.

Qualora il numero dei componenti, titolari o supplenti, sia – per qualsiasi motivo – inferiore a 3 il numero stesso potrà essere integrato tramite cooptazione con voto a maggioranza dei componenti della Giunta garantendo le competenze previste in questo articolo.

 

ARTICOLO 20 -Organi Regionali e Provinciali

In ciascuna Regione/Provincia possono essere costituite Associazioni Regionali e Provinciali, formate da un Consiglio Regionale o Provinciale costituito da almeno 5 (cinque) membri con un massimo di 11 (undici) eletti dalle Assemblee Regionali o Provinciali che dovranno tenersi almeno tre mesi prima dell’Assemblea Generale. Le Associazioni territoriali devono aderire a CONFIAP impegnandosi a rispettarne Statuto, regolamento e linee guida.  Le Associazioni territoriali potranno anche essere costituite per comparto o frazionate in zone della stessa provincia secondo apposito regolamento. I Congressi Regionali e Provinciali nomineranno inoltre i delegati all’Assemblea Generale, secondo il regolamento approvato dal Consiglio.

L’Associazione Regionale/Provinciale sarà governata da una Giunta composta da 3 (tre) a 7 (sette) componenti di cui almeno un Presidente, un Vicepresidente Vicario e un Vicepresidente con compiti amministrativi. La carica di Presidente Regionale è compatibile con incarichi a livello nazionale, ma non di Presidente CONFIAP nazionale.

 

ARTICOLO  21 -Associazioni Regionali e Provinciali

Spetta alle Associazioni Regionali o Provinciali:

  • rappresentare l’Associazione a livello Regionale e Provinciale;
  • promuovere le azioni necessarie e risolvere i problemi sindacali e organizzativi di carattere locale;
  • curare il collegamento con la Giunta Nazionale e il Consiglio Nazionale;
  • proporre alla Giunta Nazionale le designazioni dei rappresentanti locali negli organismi ove tali rappresentanze siano richieste o previste.

In assenza delle strutture Regionali e/o Provinciali o su determinazione di queste ultime potranno essere costituire delle strutture zonali.

 

ARTICOLO 22 – Patrimonio

Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative corrisposte dagli iscritti, dalle quote derivanti dalla contrattazione collettiva e dagli altri proventi che possono pervenire a qualunque titolo, da enti pubblici o privati, purché non siano in contrasto con le vigenti Leggi.

Tutte le entrate dovranno essere registrate e ripartite, secondo il regolamento per il tesseramento.

Tutti i livelli organizzativi sia territoriali sia settoriali sono contraddistinti da un proprio codice fiscale poiché sono sotto il profilo patrimoniale e finanziario autonomi gli uni dagli altri, anche rispetto alla sede nazionale e a quella regionale.

I responsabili delle strutture periferiche dovranno rispondere in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto del livello organizzativo dagli stessi rappresentato.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della legge.

L’Associazione si uniforma al principio della gestione in economia di bilancio.

È espressamente vietato approvare rendiconti in perdita, in caso di disavanzo, responsabili dovranno prevedere il rientro con le risorse del tesseramento dell’anno successivo.

 

ARTICOLO 23 – Tesseramento e quote contrattuali

Le quote associative annue rappresentano la forma di finanziamento ordinaria dell’Associazione. Le quote associative annue si compongono della quota annua d’iscrizione e di qualsiasi altra quota prevista dalla normativa.

Ogni anno entro il termine del 30 settembre, il Consiglio Nazionale determina il valore delle quote associative e le modalità d’incasso delle stesse.

La ripartizione delle quote tra Associazione Nazionale, Regionale e Provinciale, dovrà favorire l’attività di acquisizione e di assistenza effettivamente svolte dalle strutture direttamente interessate alle esigenze delle aziende associate, se necessario anche indipendentemente dalla localizzazione delle stesse.

L’incasso delle quote associative avverrà esclusivamente mediante versamento a CONFIAP Nazionale sul conto corrente da essa indicato, che provvederà al pagamento delle quote di spettanza delle Associazioni territoriali entro 60 giorni dal loro incasso.

Il Presidente, sentita la Giunta Nazionale, potrà regolare i rapporti associativi e le quote contrattuali con altre Associazioni aderenti o con altre Confederazioni, attraverso un’apposita deliberazione.

 

ARTICOLO 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione va deliberato con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei componenti dell’Assemblea Generale convocata in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’mt. 3 della legge 2 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ARTICOLO 25 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare (01 Gennaio-31 Dicembre di ciascun anno). Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 10, entro i mesi di aprile e di novembre di ogni anno, la Giunta Nazionale sottopone al Consiglio Nazionale rispettivamente il conto consuntivo e il bilancio di previsione.

Le Associazioni Regionali e Provinciali sono tenute a trasmettere, entro il 30 giugno dell’anno successivo, alla Giunta Nazionale il rendiconto annuale delle spese sostenute.

In caso d’inosservanza da parte delle Associazioni Regionali o Provinciali degli adempimenti previsti dal presente articolo il Consiglio Nazionale potrà disporre la nomina di un Commissario.

 

ARTICOLO 26 – Esclusione

  1. Il Consiglio di CONFIAP Nazionale, potrà inibire, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei propri componenti, l’utilizzo della denominazione CONFIAP da parte dei CONFIAP Provinciali e Regionali nei seguenti casi:
    1. Sottrazione indebita delle quote associative in violazione delle regole dettate dallo Statuto Nazionale;
    2. Evidente e insanabile contrasto in materia di linea politico- sindacale, che alteri le scelte operate in sede nazionale in materia contrattuale e di relazioni sindacali.
  2. Contro l’inibizione potrà essere proposto dall’Associazione territoriale ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionali entro il termine di decadenza di 15 gg. dalla ricezione del provvedimento d’inibizione.

Le strutture espulse non potranno in nessuna maniera utilizzare la denominazione CONFIAP e l’espulsione comporterà automatica decadenza dei rappresentanti territoriali dell’Associazione presso gli Enti Istituzionali.

 

ARTICOLO  27 -Divieto distribuzione avanzi di gestione

È fatto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, eventuali attivi di gestione, fondi o proventi, salvo che la destinazione o la distribuzione siano disposte per legge.

 

ARTICOLO 28 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alla vigente legislazione e alle norme del Codice Civile.

 

Articolo 29 – Normativa transitoria.

Fino a quando non saranno strutturate le Associazioni Regionali o Provinciali la CONFIAP Nazionale sarà l’unica struttura che rappresenterà i propri iscritti a livello nazionale, regionale e provinciale.