Conciliazione delle controversie di lavoro in sede sindacale, ex art. 411 c.p.c.
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Il verbale di conciliazione, sottoscritto in presenza del conciliatore dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali, viene da noi depositato, presso l’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente che ne cura il deposito, a norma dell’art. 411 c.p.c., presso la cancelleria del Tribunale. In tal modo il contenuto dell’accordo è inoppugnabile, ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, codice civile.